PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. È istituito il Garante per l'infanzia e l'adoloscenza, di seguito denominato «Garante», per garantire l'integrità e la qualità dello sviluppo dei fanciulli e degli adolescenti sul territorio della Repubblica, in osservanza delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali vigenti.
      2. Il Garante agisce in piena indipendenza e imparzialità, in sinergia con gli altri organismi interessati.

Art. 2.
(Nomina e requisiti).

      1. Il Garante è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra i cittadini italiani che abbiano una comprovata esperienza nel campo della conoscenza dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
      2. La funzione di Garante è incompatibile con l'attività di lavoro dipendente o autonomo o con l'esercizio di una professione. Entro due mesi dalla nomina il Garante deve, pena la decadenza, sospendere l'esercizio della professione, essere messo in aspettativa o fuori ruolo presso il datore di lavoro e comunque rimuovere tutte le cause di incompatibilità.
      3. In caso di mancata eliminazione delle cause di incompatibilità la decadenza dalla carica di Garante è dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
      4. Il Garante può essere revocato solo per gravi motivi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

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Art. 3.
(Funzioni).

      1. Il Garante gode di piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni.
      2. Il Garante:

          a) si attiva per la garanzia e la difesa dei diritti e degli interessi dei minori, cittadini e no, sul territorio della Repubblica, in particolare in relazione alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori, anche predisponendosi ad accogliere le segnalazioni di casi di violazione dei diritti e degli interessi di minori, con un servizio di ascolto diretto;

          b) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, delle leggi e delle iniziative volte a difenderli, incentiva gli aiuti nel quadro del piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e favorisce il coordinamento e il funzionamento delle associazioni e degli organismi impegnati nella prevenzione e nella lotta contro lo sfruttamento dei minori, delle amministrazioni interessate e degli organismi o istituti di tutela dei minori operanti in Italia e in altri Paesi;

          c) vigila sulla piena applicazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni e delle direttive dell'Unione europea e della normativa vigente sui diritti dei minori, formula raccomandazioni volte a migliorare il funzionamento di enti e di amministrazioni al fine del rispetto dei diritti dei minori e segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione all'evoluzione sul piano internazionale del settore di propria competenza;

          d) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali, collaborando con le autorità competenti operanti sul territorio; interviene presso gli organismi giudiziari per rappresentare gli interessi del minore nel corso di procedimenti civili o penali, indipendentemente e autonomamente

 

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dall'azione dei genitori e dei legali rappresentanti dello stesso e si costituisce parte civile in procedimenti penali che hanno ad oggetto violazioni dei diritti dei minori;

          e) organizza corsi di formazione, preparazione e aggiornamento per le categorie professionali che si occupano di fanciulli e di adolescenti, curando il rapporto con i relativi albi professionali;

          f) raccoglie i dati aggiornati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza sul territorio nazionale e alle attività e agli interventi svolti dagli enti e dalle istituzioni a livello nazionale e locale in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza; pubblica un rapporto semestrale, accessibile gratuitamente al pubblico, sui servizi e sulle risorse disponibili nonché sui risultati ottenuti nella difesa dei diritti e degli interessi dei minori, con particolare riferimento alla lotta contro il lavoro minorile, l'evasione del diritto-dovere all'istruzione e lo sfruttamento criminale dei minori.

Art. 4.
(Poteri).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, può effettuare:

          a) interrogazioni e indagini;

          b) ispezioni presso istituti ed edifici oggetto di indagini;

          c) indagini su presunte violazioni dei diritti del minore, con accesso libero e gratuito ai documenti ritenuti indispensabili all'indagine stessa;

          d) ispezioni presso tutti gli uffici pubblici e gli istituti privati dove si svolgono funzioni relative all'infanzia e alla gioventù;

          e) la nomina di un curatore garante in difesa degli interessi del minore nei procedimenti giudiziari di qualsiasi grado.

 

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      2. Il Garante può irrogare le sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 ai soggetti che non ottemperano, nei termini di legge, alle richieste da esso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 5.
(Organizzazione).

      1. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e può richiedere l'ausilio delle Forze dell'ordine per le sue indagini.
      2. L'ufficio del Garante è finanziato da un «Fondo speciale» istituito in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      3. L'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
(Sanzioni).

      1. I soggetti che non ottemperano alle richieste effettuate dal Garante nell'esercizio delle sue funzioni sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.